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ICI - anno 2007


Quando si paga l'ICI

L’ICI si paga in base ai mesi di possesso nell’anno in cui è dovuta l’imposta.
Il versamento può essere effettuato in due rate, oppure in unica soluzione.

 

Versamento in 2 rate:

-          prima rata entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

-          seconda rata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Versamento in unica soluzione:

-          In questo caso il calcolo dell’imposta dovrà essere fatto applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso, e non quelle deliberate per l’anno precedente.

 

Dichiarazione ICI, a chi si presenta

La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati.
Se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi, si devono compilare tante dichiarazioni per quanti sono i comuni.

La dichiarazione ICI può essere consegnata manualmente al Comune, oppure spedita tramite raccomandata semplice, senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del comune.

La dichiarazione ICI può essere presentata in forma congiunta.
Uno dei contitolari può presentare la dichiarazione congiunta, indicando oltre alla propria quota di possesso anche quella degli altri comproprietari.

Attenzione: la presentazione della dichiarazione ICI in forma congiunta comporta comunque sempre versamenti d’imposta autonomi da parte dei singoli contitolari.

 

 

Dichiarazione ICI, quando si presenta

La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I comuni, nei loro regolamenti possono sostituire l’obbligo di dichiarazione con la presentazione di una “comunicazione” e stabilire un diverso termine di presentazione per tale “comunicazione”.

 

 

Dichiarazione ICI, quando deve essere presentata?

La dichiarazione ICI deve essere presentata solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2003, ed in particolare:

-          per gli immobili acquistati o venduti;

-          per gli immobili sui quali è stato costituito o estinto un diritto reale di godimento;

-          per gli immobili che hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;

-          per gli immobili che hanno perso (oppure hanno acquisito) diritto a riduzioni o a detrazioni dall’imposta (per es. inizio o fine di destinazione di un immobile ad abitazione principale);

-          per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche ( per es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità);

-          per i fabbricati la cui rendita catastale è cambiata a seguito di modificazioni strutturali;

-          per le aree fabbricabili il cui valore venale in commercio è variato.

Attenzione: I Comuni possono, con proprio regolamento, sostituire l’obbligo di dichiarazione ICI con la presentazione di una “comunicazione” contenete la sola individuazione delle unità immobiliari interessate dalle variazioni.

 

 

Dichiarazione ICI, i casi in cui non deve essere presentata 

La dichiarazione ICI non va presentata:

-          per gli immobili che non hanno subito variazioni nel corso del 2003, rispetto alla situazione esistente al 31.12. dell’anno precedente;

-          per gli immobili che per tutto l’anno 2003 sono stati esenti o esclusi dall’ICI, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti, modificati o estinti diritti reali di godimento;

-          per i fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;

-          per i terreni agricoli per i quali l’unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale.

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI:

-          l’applicazione di un’aliquota diversa rispetto a quella applicata nel 2002;

-          l’applicazione della detrazione per abitazione principale in misura superiore a € 103,29, o della riduzione dell’imposta dovuta al 50% a seguito dell’apposita deliberazione da parte del Comune;

-          l’applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;

-          l’aumento, rispetto al 1996, del valore catastale del 5% per i fabbricati e dl 25% per i terreni agricoli.

Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenete beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI, in quanto sarà cura degli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai Comuni competenti.

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