|
|
|
 |
Rimborsi |
 |
| |
Il contribuente può trovarsi in credito verso il fisco per svariati motivi, ad esempio perché ha versato erroneamente delle somme in più, o è stato obbligato a pagare somme non dovute, o risulta creditore da una dichiarazione dei redditi. A seconda dei casi, i procedimenti di rimborso possono iniziare d’ufficio oppure su richiesta degli interessati.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:
- per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso può essere consigliabile presentare comunque una domanda di rimborso entro il termine di dieci anni per evitare la prescrizione;
- per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata). In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
- per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.
Per tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque fatti in eccedenza rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento:
- Imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, Ilor, ecc.) versamenti diretti, ritenute operate dal sostituto d’imposta ritenute dirette operate dallo Stato e altre P.A.: entro 48 mesi;
- Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, Invim, bollo, ecc.): entro 3 anni;
- ICI: entro 3 anni.
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|